Il diritto d'autore di - Michele Capra e Vincenzo Viola Stampa

 

Diritto d'autore

Fotografia e Diritto d'autore

a cura dell'Avv.Michele Capra socio onorario UIF

 

L. 22 aprile 1941 n.633 Pro­tezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941).

Le disposizioni del D.L.vo 9 aprile 2003, n. 68, recante mo­difiche a questo provvedimento si applicano a tutte le opere e agli altri materiali in esso contempla­te, protetti alla data del 22 di­cembre 2002

 

96. Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodot­to o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le di­sposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposi­zioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93.

[93 Dopo la morte dell'autore o del destinatario (della persona ritrattata) occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in loro man­canza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l'au­torità giudiziaria, sentito il Pub­blico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto].

 

97. Non occorre il consenso della persona ritrattata quan­do la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o cul­turali, quando la riproduzione è collegata a fatti. avvenimenti, cerimonie di interesse pub­blico o svoltisi in pubblico. II ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore. alla riputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

 

98. Salvo patto contrario, il ritratto fotografico eseguito su commissione può, dalla persona fotografata o dai suoi successori o aventi causa, essere pubblicato riprodotto o fatto riprodurre sen­za il consenso del fotoqrafo, salvo pagamento a favore di quest'ul­timo, da parte di chi utilizza com­mercialmente la riproduzione, di un equo corrispettivo. Il nome del fotografo, allorché figuri sul­la fotografia originaria, deve es­sere indicato. Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 88.

(88. Spetta al fotografo il dirit­to esclusivo di riproduzione, dif­fusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni stabilite dalla sezione seconda del capo sesto di questo titolo, per ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, ri­guardo alle fotografie riproducen­ti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autore sulla opera ripro­dotta. Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempi­mento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'og­getto e delle finalità del contrat­to, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in pos­sesso del committente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzio­ne, di un equo corrispettivo. Il Ministro per la cultura popolare (1), con le norme stabilite dal re­golamento, può fissare apposite tariffe per determinare il com­penso dovuto da chi utilizza la fotografia.

(1), Ora il Presidente del Con­siglio dei ministri)

87. Sono considerate fotogra­fie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita natu­rale e sociale, ottenute col pro­cesso fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fo­togrammi delle pellicole cinema­tografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.

89. La cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritti previsti nell'articolo prece­dente (88), sempreché tali diritti spettino al cedente.

 

92. Il diritto esclusivo sulle fo­tografie dura vent'anni dalla pro­duzione della fotografia.

 

GIURISPRUDENZA

 

Persona fisica - Dirit­to all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Trasmissione di documenti per via telematica

In base al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, la trasmissione di documenti per via telematica è equiparata ad ogni effetto di leg­ge alla spedizione postale e, per­tanto, non si sottrae all'ordinaria tutela dei diritti della personalità. Ne consegue che costituisce vio­lazione del diritto all'immagine e, come tale, obbligo al risarcimento del danno, la pubblicazione non autorizzata su stampa periodica di una immagine fotografica pre­levata da un sito Internet. (Nella fattispecie l'attrice aveva inviato con posta elettronica, risponden­do ad un annuncio di un quoti­diano, il proprio curriculum e due fotografie al fine di partecipare ad una selezione per uno spot pub­blicitario).

*Trib. civ. Roma, sez. II, 25 agosto 1999

 

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona no­ta - Liceità

Il diritto del fotografo di espor­re, riprodurre o cedere a terzi un ritratto di una persona, dipende dal consenso di questa (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633, sal­va l'ipotesi prevista dal succes­sivo art. 97, primo comma, se sussistono i preminenti interessi pubblici ivi contemplati), anche implicito - come nel caso di per­sona nota nel settore cinemato­grafico, che si sottopone ad un servizio eseguito gratuitamente da un'agenzia fotografica, e perciò destinato, Dresuntivamen­te, a realizzare il reciproco interesse alla diffusione - da accertare, per l'esistenza e per i limiti - soggettivi (a favore di chi) ed oggettivi (modalità e fini della diffusione) - dal giudice del me­rito, incensurabilmente, in sede di legittimità, se la motivazione è congrua.

*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

 

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettua­le) - Fotografie - Cessione a riviste

Se manca il consenso della persona ritrattata fotografica­mente alla pubblicazione della sua immagine (art. 96 legge 22 aprile 1941 n. 633), ovvero non sono rispettate le condizioni a cui esso è subordinato, colui che vende le foto ad un editore di un settimanale, è responsabile, an­che extracontrattuaImente, nei confronti di questi - e in solido con lui, se richiesto - del danno derivato al ritratto dall'abusiva pubblicazione, e perciò l'acqui­rente di esse può agire in regres­so (art. 2055 c.c.), se il venditore non prova che egli si è assunto il rischio della pubblicazione senza detto consenso.

*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175

 

Beni immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettua­le) - Fotografie - Cessione a riviste

Poiché lo scopo primario dell'acquisto, da parte di un edi­tore di una rivista, nella qualità, di ritratti fotografici, è la pubbli­cazione di essi, qualità essenzia­le, ai fini di tale uso (art. 1497 c.c.), è il consenso della persona ritratta alla diffusione della sua immagine (art. 96 legge 22 apri­le 1941 n. 633), e quindi il ce­dente è anche contrattualmente responsabile della mancanza di tale consenso, pur se non ne ha espressamente garantita l'esi­stenza.

*Cass. civ., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5175 Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona no­toria - Liceità

A norma dell'art. 10 c.c., non­chè degli artt. 96 e 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, la divulgazione dell'im­magine, senza il consenso dell'in­teressato, con riguardo alla par­ticolare ipotesi del ritratto di per­sona che possa definirsi notoria, è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione (sia pure intesa in senso lato), non anche, pertan­to, ove sia rivolta a fini pub­blicitari.

*Cass. civ., sez. I, 6 febbraio 1993, n. 1503 Ric. Bartali Gino

 

Persona fisica - Diritto all'immagine - Divulgazione del ritratto di una persona no­toria - Liceità

La divulgazione del ritratto di una persona notoria è lecita, ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore, solo se rispon­de ad esigenze di pubblica infor­mazione e cioè allo scopo di far conoscere al pubblico le fattez­ze della persona in questione e di documentare visivamente le notizie che, relativamente ad es­sa, vengano diffuse; mentre, ove detta divulgazione avvenga per fini diversi, come quello pubbli­citario, la mancanza di autoriz­zazione da parte dell'interessato rende illecito tale comportamen­to, obbligando l'autore al risar­cimento del danno ex art. 2043 c.c., come in ogni altra ipotesi di non autorizzata utilizzazione di un bene altrui. Ai detti fini ri­sarcitori, rileva la notorietà del­la persona, nel senso che ove questa sia in condizione di trar­re vantaggi patrimoniali proprio consentendo a terzi l'uso della sua immagine a scopo pubblici­tario, l'illegittima divulgazio­ne operata da altri le cagiona una perdita economica consi­stente nel non potere più offrire l'uso del proprio ritratto peritale scopo, relativamente a prodotti o servizi analoghi, o nella difficoltà alla migliore commercializzazio­ne della sua immagine con rife­rimento a prodotti o servizi del tutto diversi.

*Cass. civ., sez. I, 2 maggio 1991, n. 4785

 

Persona fisica - Dirit­to all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine

- Riproduzione dell'immagine senza il consenso della perso­na riprodotta

Le ipotesi previste nell'art. 97 della L. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, nelle quali l'im­magine della persona ritrattata può essere riprodotta senza il consenso della persona stessa, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione con la conseguenza che, avendo carat­tere derogatorio del diritto alla immagine, sono di stretta inter­pretazione. Detto interesse, per­tanto, non ricorre ove siano pub­blicate immagini di una persona tratte da un film e la pubblicazio­ne avvenga in un contesto (nel­la specie: rivista mensile «Play­men»), diverso da quello proprio dell'opera cinematografica e della sua commercializzazione.

*Cass. civ., sez. I, 28 marzo 1990, n. 2527

 

Prova penale - Documenti e scritture - Riprese filmate in luogo pubblico - Utilizzabilità

Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della po­lizia giudiziaria sono espressa­mente consentite dall'art. 234 c.p.p., che le annovera tra le pro­ve documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sen­si della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche solo fuori dei casi in cui è consentito.

*Cass. pen., sez. VI, 13 feb­braio 1998, n. 4997

 

Persona fisica - Dirit­to all'immagine - Libertà di stampa e diritto all'immagine - Personaggi noti al pubblico.

La ratio della deroga alla tutela del diritto all'immagine nel caso di notorietà dell'effiqiato risiede nell'interesse pubblico all'infor­mazione, che viene privilegiato dall'ordinamento rispetto alla tutela dell'esclusiva sul pro­prio ritratto. Ne deriva che ad essa ratio e deroga non può ricondursi la pubblicazione di un nudo femminile, in quanto non corrispondente in alcun modo all'interesse pubblico suddetto.

*Corte app. civ. Roma, 8 set­tembre 1986

IL GAZZETTINO FOTOGRAFICO – N. 1 - 2000

La norma che regola il comportamento relativo ai diritti d'autore ha origine nel 1941, mentre per quello che concerne la fotografia, i due aggiornamenti più significativi sono stati quelli del DPR 8/1/79, che includeva l'immagine fotografica creativa fra le opere protette a pieno titolo e quelli del giugno 95 che adeguano i termini di prescrizione, per la proiezione, allo standard europeo.

Bisogna precisare che con la legge del 41 sul diritto d’autore, la fotografia vi rientrava senza una precisa collocazione o regolamentazione, perché le opere dell’ingegno, volute tali e quindi protette da quella legge, erano rappresentate in quegli anni soltanto da opere letterarie, da sculture o da spartiti musicali etc.

In campo fotografico pertanto soltanto dal 1979 in poi l’immagine fotografica viene protetta dal diritto d’autore, ma solo se essa è catalogabile quale opera dell'ingegno e/o comunque creativa.

Poca proiezione è affidata alla cosiddetta “semplice fotografia”.

Ad esempio una fotografia di un medico, che dopo anni di ricerca è riuscito al microscopio di riprendere l’isolamento di un virus, è catalogata quale fotografia semplice, quella invece di un giovane ragazzo, che anche a mezzo di una compatta, è riuscito a riprendere ombre di passanti, è definibile opera dell'ingegno.

Questa distinzione riportata al punto 7 dell'art. 2 della citata legge del 79 indica come protette in qualità di opere dell’ingegno “le opere

fotografiche (ecco che per la prima volta la fotografia rientra fra la categoria definibile opera dell'ingegno), o quelle espresse con procedimento analogo alla fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia, protetta ai sensi della norma del capo 5, titolo 2°”.

Concretamente la legge viene dunque pensata come completamento applicabile solo alla fotografia creativa.

Molte sono state le voci da parte degli operatori fotografici per protestare per la distinzione tra fotografia semplice e opere dell'ingegno, essendo una divisione non netta, solo apparentemente concettuale, comunque confusa e fonte di incomprensioni.

Il problema sta nel fatto che la legge ha voluto regolare sul diritto d’autore per proteggerla maggiormente, la fotografia, non frutto solo di tecnica o di lavoro, quale quella del professionista (ciò infatti non è in concreto l’intento della legge), ma la foto prodotta dall’artista da colui che ha curato e non semplicemente riprodotto.

Si fa un altro esempio: la legge protegge con la regolamentazione del diritto d’autore la foto ripresa non con l’uso corretto della tecnica di illuminazione, perché essa non è elemento di creatività, bensì con l’uso interpretativo della luce (vedi luce ambrata, effetto flou etc.).

Con un altro esempio, è classificabile semplice fotografia, la ripresa di persone, cose, aspetti o elementi della vita quotidiana; in altre parole le fotografie semplici non contengono altro che la riproduzione della realtà, pari-pari, senza interventi o interpretazioni creative.

Solo queste ultime, le creative quindi sono elevabili al rango di “opere”.

Ma perché questa distinzione?

in assenza di accordi scritti o di accordi comunque, i diritti di utilizzo delle immagini rispondenti a semplici fotografie, nel caso che le foto fossero commissionate, passano automaticamente e completamente al cliente che ha anche il diritto al possesso del negativo (art.88) compreso quello dello sfruttamento economico.

 Sempre in assenza di accordi scritti e meglio se scritti, nel caso di opera dell’ingegno, commissionata, l’immagine rimane, così pure il negativo, all’operatore fotografico o nel caso di accordi scritti con trasferimento del negativo e dello sfruttamento a favore del committente, questi ha sempre l’obbligo della citazione dell’autore in qualsiasi forma di utilizzo.

 Ed inoltre la semplice fotografia ha una protezione di 20 anni dalla produzione mentre l’opera creativa è protetta per 70 anni, sempre dalla produzione.

Trascorsi i 20 anni o i 70 anni l’immagine diventa di pubblico dominio, sfruttabile da chicchessia, sempre però con la citazione dell’autore, se è classificabile opera d’arte. Tale diritto spetta anche dopo la morte dell’autore e può essere reclamabile dai suoi eredi in linea retta, senza limiti di tempo.