Diritto d'autore - Plagio - Diritto di citazione PDF Stampa E-mail

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DIRITTO D'AUTORE: Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione."

PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della medesima norma.

 

DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna. Valgono comunque le considerazioni e le limitazioni delineate sopra, sezione "Casi particolari...", punto 1.